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SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE PER ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 36

SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE PER ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 36

Il disegno di Legge di bilancio 2021 prevede benefici contributivi per le assunzioni di giovani fino a 36 anni di età. Sgravio riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno e  viene elevato ad un massimo di 48 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede di lavoro o unità produttiva in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; si specifica che i lavoratori possono risiedere in altre Regioni, è il luogo di lavoro che dev’essere ubicato in una delle Regioni sopra indicate.

La norma riguarda  le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, riguarderà anche i soci delle cooperative che, dopo l’instaurazione del rapporto associativo, sono assunti tempo indeterminato secondo la previsione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001. Sono esclusi dal beneficio i contratti di Apprendistato, i rapporti di lavoro domestico e quelli con personale con qualifica dirigenziale.

Fattore determinante è che ci sia assenza di una precedente occupazione a tempo indeterminato.  Il richiamo al comma 101 fa si che il beneficio non spetterà se i soggetti non siano già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro; i contratti di apprendistato, al contrario, non sono ostativi in quanto non stabilizzanti.

A tal proposito si specifica che le norme incentivanti non trovano applicazione alla prosecuzione del rapporto di apprendistato nei 12 mesi successivi al tredicesimo dal consolidamento del contratto al termine del periodo formativo ed alle assunzioni dei giovani che vengono assunti al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto delle modalità ivi previste.

Requisiti

L’esonero spetta se:

  • I datori di lavoro non abbiano proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 (ragioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa) o a procedure collettive di riduzione di personale ai sensi degli articoli, 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. Giova ricordare che, fino a 6 mesi dal recesso sussiste un diritto di precedenza ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949;
  • I datori di lavoro non procedono, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.

CONDIZIONI GENERALI:

Regolarità contributiva;

  • Rispetto degli obblighi di legge;
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti territoriali od aziendali;
  • Rispetto di obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  • Rispetto di diritti di precedenza;
  • Rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva;
  • Rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

AUTORIZZAZIONE UE

Le agevolazioni individuate sono soggette all’autorizzazione di Bruxelles ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

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